Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35284  35285  35286  35287  35288  35289  35290  35291  35292  35293  35294  35295  35296  35297  35298  35299  35300  35301  35303  35304  35305  35306  35307  35308  35309  35310  35311  35312  35313


Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata ai fini della individuazione del sito per la realizzazione del Parco - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 14 e 16, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione al principio di leale collaborazione sotto il profilo della mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e delle opere comprese nel Parco tecnologico.
Una volta selezionata l'area interessata, la fase destinata all'insediamento delle opere sul territorio della Regione «coinvolge interessi oramai consolidatisi in capo a quest'ultima, mentre resta adeguata, sul piano costituzionale, e sotto tale profilo, la scelta del legislatore delegato di riservare l'intervento della Conferenza unificata ad una fase precedente», ai sensi dell'art. 27, comma 9.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 27  co. 14

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 27  co. 16

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte