Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonché, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia senza previsione di un meccanismo concertativo, rispettoso delle prerogative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 - il quale disciplina l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari - sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., in quanto avrebbe introdotto un meccanismo di superamento unilaterale ed autoritativo del dissenso regionale, ledendo le attribuzioni delle Regioni nella materia di potestà concorrente del trasporto e distribuzione dell'energia.
Posto che il d.lgs. n. 31 del 2010, operando una chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative concernenti la materia dell'energia, coerentemente richiede l'intesa con la singola Regione interessata, la previsione del meccanismo di superamento del dissenso regionale - la quale si giustifica per l'esigenza di dare attuazione alla strategia energetica - è rispettosa delle prerogative regionali. La mancanza di accordo, infatti, non determina il trasferimento automatico del potere decisorio in capo allo Stato, «bensì l'attivazione di un procedimento volto a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative attraverso la costituzione di un soggetto terzo nominato dalle parti in modo paritario», e solo laddove neppure in tale sede sia possibile addivenire ad un'intesa, il procedimento si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prende parte anche il Presidente della Regione, e avverso il quale sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché il ricorso avanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione.