Processo penale - In genere - Condanna penale definitiva - Possibili effetti ulteriori rispetto a quelli propri - Incapacità giuridiche, limitazioni e preclusioni all'esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere o mantenere benefici - Disciplina - Inapplicabilità delle garanzie del sistema sanzionatorio. (Classif. 199001).
La presenza di una condanna penale definitiva, al di là degli effetti penali propri, può costituire un fatto oggettivo che in altri contesti, che esulano dal trattamento sanzionatorio dell’illecito commesso, determina le condizioni che non consentono (o fanno venire meno quelle che consentono) l’operatività di istituti diversi. Sono, infatti, configurabili conseguenze della condanna penale consistenti in incapacità giuridiche, limitazioni o preclusioni all’esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere o mantenere benefici: esse sono regolate secondo la disciplina propria dei settori di appartenenza e non sono soggette alle più rigorose garanzie del sistema sanzionatorio penale e in particolare al divieto di retroattività. (Precedenti citati: S. 126/2021 – mass. 44004; S. 35/2021 – mass. 43709; S. 122/2020 – mass. 43419; S. 248/2019 – mass. 40862; S. 36/2019 – mass. 41664; S. 161/2018 – mass. 40069; S. 22/2018 – mass. 39793; S. 276/2016 – mass. 39476; S. 236/2015)