Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonché, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia laddove si consente allo Stato di esercitare il potere in via unilaterale, aggirando la necessità dell'intesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale, ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari, regola un procedimento volto a raggiungere un accordo tra lo Stato e le Regioni anche attraverso la nomina di un comitato interistituzionale e, in caso di esito negativo, attribuisce prevalenza alla volontà dello Stato prevedendo l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata.
Non sussiste la denunciata lesione delle competenze regionali in quanto la disposizione impugnata «non prevede un superamento "secco" dell'opposizione regionale», dal momento che il decreto presidenziale interviene «solo dopo il fallimento delle ulteriori trattative tra le parti, svolte anche attraverso la attivazione del comitato interistituzionale» nominato in modo paritario.