Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti - Adeguamento da parte della Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare del proprio Piano Energetico Ambientale all'intesa ovvero al decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, in considerazione degli effetti modificativi cogenti ad opera di un atto unilaterale dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale stabilisce che la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano energetico ambientale tenendo conto dell'intesa intervenuta con lo Stato sulla certificazione del sito, ovvero, in mancanza di accordo, del decreto del Presidente della Repubblica emanato all'esito del procedimento previsto dal comma 6 del medesimo art. 11.
Tale previsione non è lesiva dell'autonomia regionale in quanto non attribuisce effetti modificativi cogenti ad un atto unilaterale dello Stato nella materia di potestà concorrente dell'energia posto che il decreto presidenziale, adottato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, è emanato all'esito dello svolgimento di trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata e tale procedura risulta adeguata.