Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35284  35285  35286  35287  35288  35289  35290  35291  35292  35293  35294  35295  35296  35297  35298  35299  35300  35301  35302  35303  35304  35305  35306  35307  35308  35310  35311  35312  35313


Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente locale coinvolto, di esercizio del potere sostitutivo statale - Ricorso delle Regioni Puglia e Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di governo del territorio, con introduzione di un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario esorbitante dai presupposti costituzionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non applicabilità della disposizione denunciata alle intese con le Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, censurato sotto il profilo per cui introdurrebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata nell'ambito del procedimento per rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
La disposizione censurata - stabilendo che, ove nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione non sia raggiunta la necessaria intesa con l'ente locale coinvolto, viene ad esso assegnato un congruo termine per esprimere l'intesa e, in mancanza, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa - «non trova applicazione alle intese con le Regioni» in virtù della «particolare posizione di autonomia costituzionalmente protetta» di cui esse godono e che le distingue dagli enti locali, di tal che «deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione».

- In senso analogo, v. la citata sent. n. 278 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 13  co. 11

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 13  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte