Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito - Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente locale coinvolto, di esercizio del potere sostitutivo statale - Ricorso delle Regioni Puglia e Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di governo del territorio, con introduzione di un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario esorbitante dai presupposti costituzionali - Erroneo presupposto interpretativo - Non applicabilità della disposizione denunciata alle intese con le Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, censurato sotto il profilo per cui introdurrebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata nell'ambito del procedimento per rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
La disposizione censurata - stabilendo che, ove nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione non sia raggiunta la necessaria intesa con l'ente locale coinvolto, viene ad esso assegnato un congruo termine per esprimere l'intesa e, in mancanza, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa - «non trova applicazione alle intese con le Regioni» in virtù della «particolare posizione di autonomia costituzionalmente protetta» di cui esse godono e che le distingue dagli enti locali, di tal che «deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione».