Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Disciplina della procedura per il superamento del mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate sulla localizzazione del Parco, prima con la nomina di un Comitato interistituzionale ovvero in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, mediante l'adozione di un d.P.R. sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui, nel disciplinare la localizzazione del Parco tecnologico, stabilisce che, nel caso in cui non si raggiunga l'intesa con la singola Regione interessata, viene costituito un comitato interistituzionale a composizione paritaria e, ove non si pervenga comunque alla definizione dell'intesa, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
Il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, intervenendo in un'ipotesi di concorrenza di competenze nella quale viene in rilievo la materia del governo del territorio, quanto alla localizzazione del parco tecnologico, e la materia della tutela dell'ambiente, quanto alla gestione delle scorie radioattive, risulta adeguato. Infatti, «se per la necessità di garantire l'autonomia regionale, il comma 7 dell'art. 27 richiede il raggiungimento dell'intesa con la singola Regione interessata alla localizzazione del Parco, tuttavia il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, previsto dal comma 8, consente allo Stato l'esercizio della propria competenza».