Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive - Previsione che in caso di mancanza di intesa regionale, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato nella parte in cui, sulla proposta di aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive, prevede un'intesa meramente eventuale con la Conferenza unificata, stabilendo che ove questa non venga raggiunta, provvede il Consiglio dei ministri con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
Il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, intervenendo in un'ipotesi di concorrenza di competenze nella quale viene in rilievo la materia del governo del territorio, quanto alla localizzazione del parco tecnologico, e la materia della tutela dell'ambiente, quanto alla gestione delle scorie radioattive, risulta adeguato a garantire l'autonomia regionale.