Sentenza 34/2011 (ECLI:IT:COST:2011:34)
Massima numero 35281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35282  35283


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Corresponsione d'ufficio di un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione proposta in riferimento ad un atto non avente forza di legge - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro, che abbiano usufruito dell'assegno d'incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per avere il rimettente sollevato la questione di costituzionalità di un atto non avente forza di legge. Infatti, la censura investe in via principale l'art. 180 del d.P.R. n. 1124 del 1965, fonte normativa di rango primario istitutiva dell'assegno d'incollocabilità, che, letto congiuntamente alle disposizioni regolamentari contestualmente impugnate, fa chiaro riferimento all'ulteriore norma primaria (l'art. 10 della legge n. 248 del 1976), pur non espressamente indicata, che detta i requisiti di titolarità della prestazione. Il testo del richiamato decreto ministeriale n. 137 del 1987 costituisce quindi specificazione di una normativa di rango primario ed in particolare della disposizione censurata, sicché, unitamente a quest'ultima, può costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità.

Sulle condizioni in presenza delle quali fonti regolamentari possono costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 354/2008, n. 456/1994 e n. 1104/1988.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1965  n. 1124  art. 180  co. 

decreto ministeriale  27/01/1987  n. 137  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte