Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni amministrative "punitive" - Disciplina - Estensione dello "statuto costituzionale" delle sanzioni penali, tra cui i principi di legalità e di divieto di irretroattività in malam partem. (Classif. 232001).
Il principio di legalità ed il divieto di retroattività in malam partem trovano applicazione anche con riferimento al diritto sanzionatorio amministrativo al quale, quando la sanzione ha natura sostanzialmente penale, si estende la fondamentale garanzia consacrata dall’art. 25, secondo comma, Cost., e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 7 CEDU.
Dall’art. 25, secondo comma, Cost. discende il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante o che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto, data l’ampiezza della sua formulazione, si presta ad essere esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo: anche rispetto a queste ultime si impone, infatti, la medesima esigenza – di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto – di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto. (Precedenti; S. 96/2020 – mass. 43356; S. 223/2018 – mass. 40918; S. 223/2018 – mass. 40918; S. 68/2017 – mass. 39455; S. 104/2014; S. 196/2010 – mass. 34707).
Il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali, quanto a garanzie costituzionali, ha portato all’estensione ad esse, da parte della Corte costituzionale, di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali, basato sull’art. 25 Cost., sulla determinatezza dell’illecito e delle sanzioni, sulla violazione del ne bis in idem, sulla retroattività della lex mitior, sulla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto nonché sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. (Precedenti: S 149/2022 – mass. 44927; S. 185/2021 – mass. 44241; S. 68/2021 – mass. 43807; S.134/2019 – mass. 42641; S. 112/2019 – mass. 42628; S. 63/2019 – mass. 42613; S. 121/2018 – mass. 40807).
Anche con riguardo alle misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto si pone l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse. (Precedente: S. 447/1988).