Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Corresponsione d'ufficio di un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro, che abbiano usufruito dell'assegno d'incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio, non sussiste l'eccepito difetto di motivazione in ordine all'affermato contrasto della norma censurata con gli indicati parametri costituzionali. Infatti, le denunciate carenze di motivazione dell'ordinanza di rimessione non impediscono di cogliere il nodo della questione proposta, ossia la mancanza - nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a differenza di altri contesti - di una prestazione integrativa a beneficio degli invalidi incollocabili anche dopo il superamento del sessantacinquesimo anno di età.