Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Compiti e funzioni della Polizia Locale - Appartenenti alla Polizia Locale dei comuni e delle province - Attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e delle relative qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferite ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di giurisdizione penale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, lett. c), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale stabilisce che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale». Tale norma, attribuendo al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Né vale ad emendare il vizio il richiamo contenuto nella legge regionale alla legge statale o, comunque, la conformità della prima alla seconda, posto che il problema in discussione non è di stabilire se la legislazione regionale sia conforme a quella statale, bensì se sia competente o meno a disporre il riconoscimento delle qualifiche di cui si tratta e tenuto conto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale.
Sulla riconducibilità della disciplina della polizia giudiziaria alla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., v. le citate sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003.
Sulla illegittimità della norma regionale che disciplina ambiti di competenza esclusiva statale, indipendentemente dalla sua conformità alla legge dello Stato, v. le citate sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005.