Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Compiti e funzioni della Polizia Locale - Previsione di intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, con comunicazione al Prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato - Contrasto con la legge statale sull'ordinamento della polizia municipale con violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 2, lett. q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato. La disposizione regionale, qualificando l'attività oggetto delle intese di collaborazione come di «concorso alla tutela della sicurezza pubblica» e, contenendo riferimenti alla «salvaguardia della vita delle persone» tramite interventi di prevenzione e repressione, si colloca nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., la quale attiene, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale».
Sulla materia dell'«ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., v. la citata sentenza n. 129 del 2009 e, con specifico riferimento a fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo il concetto di «sicurezza urbana», v. le sentenze n. 274 e n. 226 del 2010 e n. 196 del 2009.