Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Requisiti per l'ammissione ai concorsi per posti di Polizia Locale e per l'esercizio delle relative funzioni - Necessità dello specifico requisito di "non essere in possesso dello status di obiettore di coscienza" - Ricorso del Governo - Formulazione contraddittoria della censura con evocazione di parametro comunque inconferente - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. d), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., in quanto prevedendo, quale requisito ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla vigente legislazione statale, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti di polizia locale, che il candidato non sia in possesso dello «status» di obiettore di coscienza, contrasterebbe con l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 che sospende le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Il Presidente del Consiglio dei ministri, pur deducendo la violazione di una competenza legislativa statale esclusiva e dunque l'inesistenza di qualsiasi competenza regionale, «ravvisa contraddittoriamente la violazione della riserva statale solo nella asserita incompatibilità della norma denunciata con la disciplina dettata dalla legge n. 226 del 2004», non potendo coesistere, «se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso - una censura attinente sia all'an, sia al quomodo dell'esercizio della potestà regionale». Il parametro evocato è, inoltre, inconferente, poiché il requisito dell'assenza dello «status» di obiettore di coscienza incide su un «ambito certamente estraneo alla materia "ordine pubblico e sicurezza"» in quanto concerne l'accesso a un pubblico concorso per il reclutamento di personale che svolge funzioni di polizia amministrativa locale.
Sulla inammissibilità per contraddittorietà della censura con cui si deduce la violazione della competenza esclusiva statale e, contestualmente, si contesta il quomodo dell'esercizio della potestà regionale, v. la citata sentenza n. 391 del 2006.