Sentenza 35/2011 (ECLI:IT:COST:2011:35)
Massima numero 35317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/02/2011; Decisione del
07/02/2011
Deposito del 09/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Titolo
Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Uniformi della Polizia Locale - Previsione di colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato - Ricorso del Governo - Formulazione contraddittoria della censura - Inammissibilità della questione.
Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Uniformi della Polizia Locale - Previsione di colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato - Ricorso del Governo - Formulazione contraddittoria della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, in quanto formulata in modo contraddittorio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. sotto il profilo per cui, nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le disposizioni impugnate avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato, in contrasto con l'art. 6 della legge statale n. 65 del 1986 che esclude che vi possa essere stretta somiglianza delle uniformi della polizia locale con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. Il ricorrente, pur allegando la violazione della potestà esclusiva statale, e dunque l'inesistenza della potestà legislativa regionale, censura unicamente «le modalità con le quali detta potestà è stata concretamente esercitata, tali da porre le disposizioni impugnate in asserito contrasto con un precetto posto dalla legge statale».
È inammissibile, in quanto formulata in modo contraddittorio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, con l'allegato A, 20, 21, con l'allegato E, e 22, con l'allegato D, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. sotto il profilo per cui, nel definire le caratteristiche delle uniformi degli addetti alla polizia locale, le disposizioni impugnate avrebbero adottato colori, forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato, in contrasto con l'art. 6 della legge statale n. 65 del 1986 che esclude che vi possa essere stretta somiglianza delle uniformi della polizia locale con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato. Il ricorrente, pur allegando la violazione della potestà esclusiva statale, e dunque l'inesistenza della potestà legislativa regionale, censura unicamente «le modalità con le quali detta potestà è stata concretamente esercitata, tali da porre le disposizioni impugnate in asserito contrasto con un precetto posto dalla legge statale».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
29/12/2009
n. 41
art. 19
co.
legge della Regione Basilicata
29/12/2009
n. 41
art. 20
co.
legge della Regione Basilicata
29/12/2009
n. 41
art. 21
co.
legge della Regione Basilicata
29/12/2009
n. 41
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 07/03/1986
n. 65
art. 6