Sentenza 35/2011 (ECLI:IT:COST:2011:35)
Massima numero 35318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 09/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35314  35315  35316  35317


Titolo
Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Numero telefonico unico regionale per il pronto intervento della Polizia Locale - Contrasto con la normativa comunitaria relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che prevede il numero di emergenza unico europeo "112" e attribuisce all'autorità nazionale la regolamentazione dei numeri di emergenza nazionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento». La disposizione impugnata non contrasta con la direttiva 2002/22/CE che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» allo scopo di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione, dal momento che essa consente espressamente di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali, come stabilito anche dall'art. 76 del d.lgs. n. 259 del 2003 che ha recepito la citata direttiva.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  29/12/2009  n. 41  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  07/03/2002  n. 22  art. 26  

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 76