Sentenza 35/2011 (ECLI:IT:COST:2011:35)
Massima numero 35318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/02/2011; Decisione del
07/02/2011
Deposito del 09/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Titolo
Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Numero telefonico unico regionale per il pronto intervento della Polizia Locale - Contrasto con la normativa comunitaria relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che prevede il numero di emergenza unico europeo "112" e attribuisce all'autorità nazionale la regolamentazione dei numeri di emergenza nazionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata - Numero telefonico unico regionale per il pronto intervento della Polizia Locale - Contrasto con la normativa comunitaria relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che prevede il numero di emergenza unico europeo "112" e attribuisce all'autorità nazionale la regolamentazione dei numeri di emergenza nazionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento». La disposizione impugnata non contrasta con la direttiva 2002/22/CE che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» allo scopo di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione, dal momento che essa consente espressamente di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali, come stabilito anche dall'art. 76 del d.lgs. n. 259 del 2003 che ha recepito la citata direttiva.
Non è fondata, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento». La disposizione impugnata non contrasta con la direttiva 2002/22/CE che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» allo scopo di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione, dal momento che essa consente espressamente di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali, come stabilito anche dall'art. 76 del d.lgs. n. 259 del 2003 che ha recepito la citata direttiva.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
29/12/2009
n. 41
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 07/03/2002
n. 22
art. 26
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 76