Sentenza 36/2011 (ECLI:IT:COST:2011:36)
Massima numero 35319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 09/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35320


Titolo
Regioni (in genere) - Comuni, Province, città metropolitane - Variazioni territoriali - Referendum - Norme della Regione Puglia - Questione di costituzionalità riferita a disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost., dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 6 del 2010, il quale, modificando l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973 - che disciplina la procedura per le variazioni delle circoscrizioni territoriali comunali - esclude la consultazione popolare in caso di accordo tra i Comuni interessati. Poiché la sentenza n. 214 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare», aggiunte dall'impugnato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010, questo è già stato espunto dall'ordinamento legislativo regionale, di tal che l'attuale questione è divenuta priva di oggetto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 6  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte