Regioni (in genere) - Comuni, Province, città metropolitane - Variazioni territoriali - Referendum - Norme della Regione Puglia - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano - Approvazione della legge in assenza della preventiva consultazione popolare - Violazione della procedura costituzionale stabilita dall'art. 133, secondo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, con i quali si è provveduto a modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano in assenza di qualsivoglia preventiva consultazione popolare in violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. Tale incompletezza procedurale non costituisce una mera irregolarità formale, ma «una grave omissione che ha impedito la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, cui non è stato permesso di esprimersi», costituendo la consultazione popolare «una fase obbligatoria che deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento».
Sulla qualificazione delle leggi regionali di variazione delle circoscrizioni territoriali comunali come leggi provvedimento caratterizzate da un aggravamento procedurale imposto dall'art. 133, secondo comma, Cost., v. la citata sentenza n. 47 del 2003.
Sulla qualificazione della consultazione delle popolazioni interessate come fase obbligatoria del procedimento di variazione delle circoscrizioni territoriali comunali, v. le citate sent. n. 237 del 2004 e n. 47 del 2003.