Bilancio e contabilità pubblica - Legge finanziaria 2007 - Rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007 - Obbligo per gli enti di conseguire un saldo finanziario in termini di cassa pari a quello medio riferito agli anni 2003-2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme censurate - Denunciata violazione dei principi di contabilità pubblica, di buon andamento della pubblica amministrazione, di autonomia dei comuni, di ragionevolezza e di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali - Difetto di legittimazione del rimettente a sollevare la questione - Inammissibilità.
E' inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dei commi 681 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnati, in riferimento agli artt. 5, 81, 97, 114, 117 e 119 Cost., nella parte in cui prevedono che, per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007, gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa pari a quello medio riferito agli anni 2003-2005, calcolato secondo la procedura ivi stabilita. La questione è stata proposta dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia della Corte dei conti all'interno di un procedimento disciplinato dai commi 166-169 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005. Tali disposizioni hanno introdotto un nuovo controllo, strumentale alla salvaguardia dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, dotato anche dei caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto, tanto da concorrere, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire in un'ottica "collaborativa" attraverso la segnalazione delle rilevate disfunzioni all'ente controllato, cui é rimessa l'adozione delle misure necessarie. Ferma restando la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, negli specifici ambiti del giudizio di parificazione del bilancio dello Stato e del controllo preventivo di legittimità, il tipo di controllo in esame non può essere considerato "attività giurisdizionale", trattandosi di un controllo diretto non a dirimere una controversia, ma ad assicurare, in via collaborativa, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto da parte di questi ultimi del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119 Cost.
In relazione al controllo svolto dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, commi 166-169, della legge n. 266 del 2005, v. la citata sentenza n. 179/2007.
Sulla legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo in sede di giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, sia pure limitatamente alla proposizione di questioni aventi come parametro di riferimento l'art. 81 Cost., atteso lo svolgimento di tale giudizio nelle forme della giurisdizione contenziosa, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 213/2008 e n. 244/1995.
Sulla legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo in sede di controllo preventivo di legittimità, trattandosi di una funzione analoga a quella giurisdizionale, ovvero di un tipo di controllo esterno, neutrale e volto a garantire la legalità degli atti ad esso soggetti, e considerata l'esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero ad esso sottoposte per altra via, v. le citate sentenze n. 384/1991 e n. 226/1976.