Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Prestazioni sociali comunque denominate - Beneficiari - Soggetti già condannati in via definitiva per taluni reati di particolare allarme sociale indicati dalla legge - Revoca - Natura - Effetto extrapenale della condanna penale - Condizioni - Verifica delle modalità di espiazione della pena - Divieto per il legislatore di pregiudicare le prestazioni indispensabili per una vita dignitosa (art. 38 Cost.) (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali di cui sia titolare il condannato, con sentenza passata in giudicato, per taluni reati di particolare allarme sociale, per fatti commessi prima della data della sua entrata in vigore). (Classif. 022001).
La revoca dei trattamenti assistenziali configura uno “statuto d’indegnità” per la percezione di determinate provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti: il venir meno dei requisiti di “dignità” alla prestazione è, tuttavia, condizionato alla modalità di espiazione della pena, configurando l’art. 38, primo comma, Cost. un dovere di solidarietà che informa la normativa della pubblica assistenza e beneficenza. Pur dovendosi, infatti, riconoscere al legislatore la possibilità di circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali, la modulazione della disciplina delle misure assistenziali non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa: ne consegue che la revoca della prestazione assistenziale rende la stessa non esigibile allorché la pena irrogata è espiata in regime carcerario ma non verificandosi tale presupposto – come in ipotesi di detenzione domiciliare del condannato – è ripristinata l’erogazione della prestazione. (Precedenti: S. 137/2021 – mass. 43971, S. 126/2021 – mass. 44004; S. 122/2020 – mass. 43419; O. 138/2022).
Il legislatore – nell’esercizio della sua discrezionalità nel perimetrare la platea dei beneficiari di prestazioni sociali – ha introdotto il requisito dell’assenza di elementi di indegnità, essenziale per la percezione e il mantenimento di prestazioni assistenziali le quali, rientrando nell’alveo di tutela dell’art. 38 Cost., realizzano e danno concretezza alla vocazione solidaristica del sistema di sicurezza sociale. Detto requisito si connota, in positivo, come l’attitudine del percettore ad essere degno di un beneficio finanziato dall’intera collettività e, in negativo, per l’assenza, in capo allo stesso, di condanne penali per reati di particolare allarme sociale, odiosi per la collettività stessa, e che si accompagnano all’espiazione della pena in regime carcerario; pertanto, rispetto a tale elemento di “meritevolezza”, la condanna penale non costituisce la causa dell’esclusione, ma il presupposto di fatto oggettivo della valutazione di “indegnità”, il dato storico che certifica il venir meno del patto di solidarietà sociale del singolo con la comunità.
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, dell’art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate, di cui sia titolare il condannato, con sentenza passata in giudicato, per taluni reati di particolare allarme sociale previsti del precedente comma 58, in conseguenza di fatti commessi prima della data di entrata in vigore della stessa legge. La revoca prevista dalla norma censurata – misura sanzionatoria amministrativa non afflittiva, priva di natura sostanzialmente penale, non essendo integrati i criteri Engel – rientra nella categoria degli effetti extrapenali della condanna penale e va qualificata come effetto di quest’ultima in ambito amministrativo; si tratta, pertanto, di una materia estranea a quella penale, ove la condanna per taluni reati determina il venir meno di un requisito personale richiesto per poter fruire delle prestazioni assistenziali).