Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 - Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - Requisiti per l'accesso al detto sistema - Ricorso del Governo - Ius superveniens concernente la disposizione impugnata, successivamente alla proposizione del ricorso, in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Impossibilità di escludere l'applicazione medio tempore della disposizione censurata - Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - concernente il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost. La circostanza che la disposizione censurata sia stata integralmente modificata ad opera dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010 n. 12, in senso, peraltro, pienamente satisfattivo rispetto alle censure proposte, impedisce innanzitutto che le questioni prospettate in relazione alla formulazione antecedente della norma impugnata possano essere trasferite su quella intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, con la conseguenza che il giudizio della Corte deve riferirsi unicamente alla disposizione censurata, per il periodo della sua seppur limitata vigenza. Inoltre, non può escludersi che essa abbia avuto medio tempore applicazione.
Sulla insussistenza dei presupposti di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, vedi, citate, ex plurimis, sentenze n. 251 e n. 249 del 2009.