Sentenza 40/2011 (ECLI:IT:COST:2011:40)
Massima numero 35326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
07/02/2011; Decisione del
07/02/2011
Deposito del 09/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 - Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - Accessibilità ai soli cittadini comunitari residenti nella Regione da almeno trentasei mesi - Abrogazione del riconoscimento dell'accesso ai servizi ed interventi ad alcune categorie di persone a diverso titolo presenti sul territorio regionale - Irragionevole discriminazione, tra i fruitori del sistema integrato, degli extracomunitari nonché dei cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 - Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - Accessibilità ai soli cittadini comunitari residenti nella Regione da almeno trentasei mesi - Abrogazione del riconoscimento dell'accesso ai servizi ed interventi ad alcune categorie di persone a diverso titolo presenti sul territorio regionale - Irragionevole discriminazione, tra i fruitori del sistema integrato, degli extracomunitari nonché dei cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - che disciplina i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione impugnata introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra le condizioni positive di ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che costituiscono il presupposto di fruibilità delle previste provvidenze. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza. (Assorbimento delle ulteriori censure).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - che disciplina i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione impugnata introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra le condizioni positive di ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che costituiscono il presupposto di fruibilità delle previste provvidenze. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza. (Assorbimento delle ulteriori censure).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
31/03/2006
n. 6
art. 4
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
30/12/2009
n. 24
art. 9
co. 51
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
30/12/2009
n. 24
art. 9
co. 52
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
30/12/2009
n. 24
art. 9
co. 53
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte