Istruzione pubblica - Aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c ), della legge finanziaria 2007 - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, dell'inserimento dei docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti dopo l'ultima posizione di III fascia nella relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti nella graduatoria di provenienza - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del rimettente - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale poiché, come riconosciuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario. Invero, il rimettente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie ed ha, comunque, ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto, convalidato dal Consiglio di Stato, anche in adunanza plenaria, che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all'instaurarsi del rapporto di lavoro. Il menzionato contrasto giurisprudenziale preclude una pronuncia di inammissibilità della questione siccome sollevata da un giudice privo di giurisdizione, poiché il relativo difetto, per essere rilevabile dalla Corte, deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi.
Nel senso che il difetto di giurisdizione del rimettente può essere rilevato dalla Corte solo quando emerga in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi, v. le citate sentenze n. 81/2010 e n. 34/2010.