Istruzione pubblica - Aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c ), della legge finanziaria 2007 - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, dell'inserimento dei docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti dopo l'ultima posizione di III fascia nella relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti nella graduatoria di provenienza - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sollevata dalla difesa erariale, in quanto il rimettente non avrebbe considerato che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ove i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento e che essa non è intervenuta anche nei confronti degli Uffici Scolastici provinciali e regionali competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie. Invero, l'indicata questione preliminare attiene ad aspetti meramente processuali del giudizio principale, la cui soluzione è rimessa al giudice a quo, salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest'ultimo sui punti controversi. Infatti, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento, presupposto che non si verifica nel caso di specie.