Istruzione pubblica - Aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c ), della legge finanziaria 2007 - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, dell'inserimento dei docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti dopo l'ultima posizione di III fascia nella relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti nella graduatoria di provenienza - Eccezione di inammissibilità della questione perché fondata su un errato presupposto di fatto - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza, non è fondata, anzitutto in fatto, l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per errato presupposto di fatto della questione, poiché il rimettente ritiene di dover modificare le graduatorie relative al biennio scolastico 2009-2011, mentre la sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione avrebbe ad oggetto provvedimenti afferenti i criteri per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per il biennio 2007-2009, diverse, dunque, da quelle indicate dal giudice a quo. Sul punto rileva la circostanza che la detta sentenza ha disposto l'annullamento del decreto del 16 marzo 2007 e della relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485 emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proprio nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.