Sentenza 42/2011 (ECLI:IT:COST:2011:42)
Massima numero 35331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
07/02/2011; Decisione del
07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Ulteriori questioni proposte dalle parti costituite - Inammissibilità.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Ulteriori questioni proposte dalle parti costituite - Inammissibilità.
Testo
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le ulteriori questioni proposte dalle parti costituite, ricorrenti nel giudizio a quo, nella loro memoria.
Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 50/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/12/2007
n. 40
art. 3
co. 40
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte