Sentenza 42/2011 (ECLI:IT:COST:2011:42)
Massima numero 35331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35332  35333  35334  35335  35336  35337


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Ulteriori questioni proposte dalle parti costituite - Inammissibilità.

Testo

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le ulteriori questioni proposte dalle parti costituite, ricorrenti nel giudizio a quo, nella loro memoria.

Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 50/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2007  n. 40  art. 3  co. 40

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte