Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata da una delle parti costituite, per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus, conseguente al fatto che essi, nelle more del giudizio di costituzionalità, sono stati assunti, avendo la Asl dato luogo, dopo la stabilizzazione dei dirigenti sanitari precari, allo scorrimento delle graduatorie. Infatti, posta l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto ai giudizi a quibus, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento delle ordinanze di rimessione, senza che assumano alcun rilievo fatti sopravvenuti.