Sentenza 42/2011 (ECLI:IT:COST:2011:42)
Massima numero 35333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35331  35332  35334  35335  35336  35337


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilità della questione siccome tesa ad un intervento additivo indeterminato - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale perché la questione sarebbe tesa ad ottenere un intervento additivo indeterminato. Invero, come emerge dal complessivo tenore dell'ordinanza, il rimettente contesta il fatto che la normativa regionale preveda la stabilizzazione del personale dirigente sanitario mediante un concorso interamente riservato ai precari, mentre le specifiche argomentazioni in ordine alle conseguenze pregiudizievoli di tale disciplina su quanti siano inseriti in una graduatoria ancora valida sono utilizzate soltanto per chiarire la rilevanza della questione rispetto alla specifica posizione di interesse fatta valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus. Per il rimettente, l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata deriva, dunque, non dalla preferenza accordata agli stabilizzandi rispetto a chi aspira allo scorrimento delle graduatorie, ma dal fatto che la procedura di stabilizzazione adottata prevede una selezione interamente riservata in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, come evidenzia lo stesso petitum dell'ordinanza di rimessione che chiede la dichiarazione di incostituzionalità dell'intero comma 40 dell'art. 3 della suddetta legge regionale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2007  n. 40  art. 3  co. 40

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte