Sentenza 42/2011 (ECLI:IT:COST:2011:42)
Massima numero 35334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35331  35332  35333  35335  35336  35337


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di autonomo contenuto precettivo della censurata legge regionale o, comunque, per mancata contestuale impugnazione della disposizione statale da essa recepita - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione proposta dalla difesa regionale perché la legge censurata, limitandosi a recepire la scelta normativa statale, non avrebbe contenuto precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata unitamente alla disciplina statale. Quest'ultima, nel rimettere ai legislatori regionali la scelta di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale regionale precario, anzitutto si riferisce al solo personale non dirigenziale (contrariamente alla disposizione denunciata che si riferisce solo ed espressamente ai dirigenti sanitari precari) e, comunque, pone limiti, essenzialmente di equilibrio finanziario, nel cui ambito la Regione è tenuta ad esercitare le proprie competenze nella materia concorrente di tutela della salute.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2007  n. 40  art. 3  co. 40

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte