Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilità della questione siccome motivata per relationem - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale perché la questione sarebbe motivata per relationem, attraverso il richiamo effettuato dall'ordinanza di rimessione ad altra ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha introdotto analogo giudizio di costituzionalità. Infatti, il rimettente richiama l'autorità di un precedente giurisprudenziale per rafforzare l'incipit della sua motivazione, ma poi sviluppa adeguatamente e autonomamente una diversa questione, evocando parametri ulteriori e, soprattutto, formulando un petitum divergente da quello richiesto dal Consiglio di Stato.