Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Previsione di una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico, con conseguente violazione del carattere pubblico del concorso e dei principi di imparzialità e di buon andamento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, in quanto dispone, nell'ambito della stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, il divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero di utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione. Premesso che le deroghe al principio del concorso pubblico, del quale è elemento essenziale la natura comparativa ed aperta della procedura, sono legittime se rivolte al buon andamento dell'amministrazione, cioè se rispondono a particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere ed all'esigenza di consolidare determinate esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione medesima e non acquisibili all'esterno; la disposizione in esame prevede una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di specifiche ragioni di interesse pubblico, con conseguente violazione del carattere pubblico del concorso e dei principi di imparzialità e di buon andamento che esso assicura. (Restano assorbiti gli altri profili di censura).
Sulla necessità che «l'area delle eccezioni» al concorso sia «delimitata in modo rigoroso», v. la citata sentenza n. 363/2006.
Sulla legittimità delle deroghe al principio del concorso pubblico solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione, v. le citate sentenze n. 205/2006 e n. 81/2006.
Nel senso che procedure selettive riservate, le quali riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso, v. la citata sentenza n. 34/2004.