Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, il quale dispone che «con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, nonché disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici». Il riferimento, contenuto in tale disposizione, alla «disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale» non può considerarsi lesivo della competenza statale in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza, posto che la richiamata espressione deve essere intesa non già come "fase esecutiva dei contratti di appalto", bensì come equivalente a "realizzazione delle opere pubbliche" e attesa, altresì, la valenza «meramente programmatica» della norma impugnata che non disciplina alcuno specifico istituto relativo ai lavori pubblici.