Sentenza 43/2011 (ECLI:IT:COST:2011:43)
Massima numero 35339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/02/2011; Decisione del
07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, posto che le medesime risultano «sufficientemente specifiche».
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, posto che le medesime risultano «sufficientemente specifiche».
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2010
n. 3
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 3