Sentenza 43/2011 (ECLI:IT:COST:2011:43)
Massima numero 35339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35338  35340  35341  35342  35343  35344  35345  35346  35347  35348


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, posto che le medesime risultano «sufficientemente specifiche».

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 3