Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 - il quale individua i soggetti destinatari delle disposizioni dettate dalla medesima legge per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale - censurato sotto il profilo per cui invaderebbe «gli ambiti relativi agli appalti pubblici (ad esempio, le procedure di aggiudicazione, l'esecuzione dei contratti, ecc.) la cui disciplina è oggetto di esclusiva competenza dello Stato» e in quanto sussisterebbe «una sensibile differenziazione della portata applicativa della relativa norma rispetto ai non derogabili parametri offerti dalla normativa statale». Anche a prescindere dal fatto che la perimetrazione delle sfere di competenza non può essere determinata con esclusivo riguardo alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio, dovendo farsi riferimento anche all'ambito di rilevanza oggettivo delle disposizioni regionali, e cioè all'attività che in concreto i soggetti dovranno svolgere, «il legislatore regionale ha inteso delimitare l'area dei soggetti che partecipano, in vario modo, alla realizzazione di opere pubbliche o di lavori pubblici, con specifico riferimento alla realtà regionale. E, a questo riguardo, non può essere negata la legittimazione della Regione a precisare l'ambito di applicazione della propria normativa in materia», né può ritenersi che semplici differenze terminologiche tra la normativa regionale e quella statale incidano sulla legittimità costituzionale delle disposizioni regionali.
Sulla inadeguatezza del solo riferimento alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio ai fini della delimitazione delle competenze in tema di disciplina dei lavori pubblici, v. la cit. sentenza n. 401 del 2007.