Sentenza 43/2011 (ECLI:IT:COST:2011:43)
Massima numero 35340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35338  35339  35341  35342  35343  35344  35345  35346  35347  35348


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 - il quale individua i soggetti destinatari delle disposizioni dettate dalla medesima legge per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale - censurato sotto il profilo per cui invaderebbe «gli ambiti relativi agli appalti pubblici (ad esempio, le procedure di aggiudicazione, l'esecuzione dei contratti, ecc.) la cui disciplina è oggetto di esclusiva competenza dello Stato» e in quanto sussisterebbe «una sensibile differenziazione della portata applicativa della relativa norma rispetto ai non derogabili parametri offerti dalla normativa statale». Anche a prescindere dal fatto che la perimetrazione delle sfere di competenza non può essere determinata con esclusivo riguardo alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio, dovendo farsi riferimento anche all'ambito di rilevanza oggettivo delle disposizioni regionali, e cioè all'attività che in concreto i soggetti dovranno svolgere, «il legislatore regionale ha inteso delimitare l'area dei soggetti che partecipano, in vario modo, alla realizzazione di opere pubbliche o di lavori pubblici, con specifico riferimento alla realtà regionale. E, a questo riguardo, non può essere negata la legittimazione della Regione a precisare l'ambito di applicazione della propria normativa in materia», né può ritenersi che semplici differenze terminologiche tra la normativa regionale e quella statale incidano sulla legittimità costituzionale delle disposizioni regionali.

Sulla inadeguatezza del solo riferimento alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio ai fini della delimitazione delle competenze in tema di disciplina dei lavori pubblici, v. la cit. sentenza n. 401 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 3