Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Possibilità per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente - Contrasto con la specifica e più restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 il quale, in tema di regolamentazione della esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, disciplina l'utilizzazione, da parte dei soggetti aggiudicatori, dell'elenco regionale dei prezzi non aggiornato.Tale disposizione, intervenendo nella fase afferente all'esecuzione del contratto di appalto - come è desumibile dall'uso dell'espressione «soggetti aggiudicatori» - e incidendo pertanto nella materia dell'ordinamento civile, si discosta in modo evidente dalla normativa statale, contenuta nell'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, concernente l'aggiornamento periodico dei prezzi e dei costi, con particolare riferimento all'utilizzazione dei prezziari "scaduti", per i quali la citata normativa statale fissa termini certi» e più stringenti. A ciò consegue l'incostituzionalità della norma denunciata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Sulla inerenza della disciplina della fase di esecuzione del contratto di appalto alla materia, di potestà esclusiva dello Stato, dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. , v. la cit. sentenza n. 401 del 2007.