Parlamento - Immunità parlamentari - Tutela della corrispondenza - Ricomprensione dell'estratto conto bancario del parlamentare - Esclusione (nel caso di specie: spettanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del potere di acquisire agli atti l'estratto conto del sen. Renzi nel procedimento penale nei suoi confronti e di altri, senza avere mai preventivamente richiesto l'autorizzazione del Senato della Repubblica). (Classif. 172005).
L’art. 68 Cost. esige l’autorizzazione della Camera di appartenenza solo per eseguire specifici atti nei confronti dei membri del Parlamento, particolarmente suscettibili di incidere sullo svolgimento del mandato elettivo (limitazioni della libertà personale, perquisizioni personali e domiciliari, intercettazioni, sequestri di corrispondenza): non, invece, di espletare, con altri mezzi, indagini bancarie sul parlamentare, né di acquisire, in diverso modo, suoi dati personali, utili a fini di indagine. In effetti, le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è all’origine della formazione dello Stato di diritto – e devono perciò essere interpretate alla luce della loro ratio, evitando improprie letture estensive. (Precedenti: S. 38/2019 - mass. 42192; S. 74/2013 - mass. 37023).
(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione emesso l’11 gennaio 2021, l’estratto del conto corrente bancario personale del sen. Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020. L’atto investigativo in questione resta al di fuori del perimetro applicativo della prerogativa parlamentare invocata: l’estratto conto è, infatti, un documento che ha una funzione e una valenza autonoma, indipendente dalla spedizione al correntista; esso non è altro che un riepilogo delle risultanze delle scritture contabili della banca. Si tratta, dunque, di per sé, di un documento contabile interno all’ente creditizio: la circostanza che possa o debba essere trasmesso al cliente non lo qualifica in modo automatico e permanente come «corrispondenza», agli effetti dell’art. 68, terzo comma, Cost. Se oggetto di apprensione da parte degli organi inquirenti fosse l’estratto conto spedito dalla banca al correntista, si potrebbe effettivamente ritenere che le garanzie previste dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. entrino in gioco. Nella specie, come dedotto e documentato dalla Procura di Firenze, l’estratto del conto corrente bancario del sen. Renzi è entrato negli atti di indagine tramite un decreto, emesso l’11 gennaio 2021, di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette effettuate in base alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2007: segnalazioni tra i cui allegati figurava l’estratto conto in questione ricavato dalla segnalante Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia tramite interrogazione delle banche dati in suo possesso).