Sentenza 43/2011 (ECLI:IT:COST:2011:43)
Massima numero 35342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35338  35339  35340  35341  35343  35344  35345  35346  35347  35348


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Formulazione generica delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 dal momento che, per quanto il ricorrente impugni l'intera disposizione, risultano formulate censure specifiche soltanto con riferimento ai commi 2 e 4.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 15  co. 1

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 15  co. 3

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 15  co. 5

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 15  co. 6

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 15  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 10