Sentenza 43/2011 (ECLI:IT:COST:2011:43)
Massima numero 35343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35338  35339  35340  35341  35342  35344  35345  35346  35347  35348


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2 e 4 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3. La disposizione impugnata - la quale, dopo aver posto la regola del responsabile unico del procedimento, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, «nell'ambito dell'unitario procedimento di attuazione dell'intervento», di individuare sub-procedimenti la cui responsabilità può essere posta a carico di soggetti diversi dal responsabile del procedimento al quale gli stessi rispondono direttamente - non incide sulla unicità del centro di responsabilità, e, disciplinando le modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento, rientra nella materia della organizzazione amministrativa riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. alle Regioni, di tal che non rilevano quali limiti alla potestà legislativa regionale i principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato. Inoltre, il comma 4, il quale stabilisce le modalità da osservare in caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, puntualizza che le determinazioni assunte dalle amministrazioni aggiudicatrici devono comunque rispettare le «norme vigenti in materia di pubblico impiego», di tal che «gli scostamenti tra la censurata disciplina regionale e quella statale contenuta nel Codice dei contratti pubblici sono minimi e, come tali, si presentano sostanzialmente carenti di significativo rilievo».



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 15  co. 2

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 15  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 10