Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2 e 4 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3. La disposizione impugnata - la quale, dopo aver posto la regola del responsabile unico del procedimento, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, «nell'ambito dell'unitario procedimento di attuazione dell'intervento», di individuare sub-procedimenti la cui responsabilità può essere posta a carico di soggetti diversi dal responsabile del procedimento al quale gli stessi rispondono direttamente - non incide sulla unicità del centro di responsabilità, e, disciplinando le modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento, rientra nella materia della organizzazione amministrativa riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. alle Regioni, di tal che non rilevano quali limiti alla potestà legislativa regionale i principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato. Inoltre, il comma 4, il quale stabilisce le modalità da osservare in caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, puntualizza che le determinazioni assunte dalle amministrazioni aggiudicatrici devono comunque rispettare le «norme vigenti in materia di pubblico impiego», di tal che «gli scostamenti tra la censurata disciplina regionale e quella statale contenuta nel Codice dei contratti pubblici sono minimi e, come tali, si presentano sostanzialmente carenti di significativo rilievo».