Sentenza 43/2011 (ECLI:IT:COST:2011:43)
Massima numero 35344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35338  35339  35340  35341  35342  35343  35345  35346  35347  35348


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la specifica e più restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., sotto il profilo per cui, nel disciplinare gli emolumenti accessori da destinare ai soggetti che, all'interno dell'amministrazione appaltante, collaborano all'attività di progettazione e alle attività tecnico-amministrative connesse, contrasterebbe con l'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 non specificando, a differenza di tale norma, i criteri per la determinazione della percentuale effettiva destinata ad ogni attività svolta, nonché sotto il profilo per cui atterrebbe alla fase della progettazione degli appalti pubblici. A prescindere dalla circostanza che il mancato richiamo, da parte della disposizione regionale alla norma del Codice degli appalti pubblici «non implica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sua inapplicabilità», la disciplina degli incentivi, «ponendosi al di fuori dell'attività di progettazione delle opere in senso stretto», non invade le competenze esclusive dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, posto che la riconduzione dell'attività di progettazione a tale competenza opera esclusivamente per quanto attiene alla fissazione dei criteri con cui tale attività deve essere svolta in modo da assicurare la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici. Pertanto, la disciplina regionale in esame «deve essere ascritta alle potestà di organizzazione degli apparati regionali, di esclusiva spettanza della Regione».

Sulla circostanza per cui il mancato richiamo da parte della legge regionale a disposizioni della legge statale non implica la loro inapplicabilità, v. la citata sentenza n. 45 del 2010.

In tema di attività di progettazione delle opere pubbliche, v. le citate sentenze n. 221 del 2010 e n. 401 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 92    co. 5