Sentenza 43/2011 (ECLI:IT:COST:2011:43)
Massima numero 35345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35338  35339  35340  35341  35342  35343  35344  35346  35347  35348


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Affidamento di incarichi architetturali ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato sotto il profilo per cui, disponendo che nell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria «i soggetti aggiudicatori, nella scelta dell'offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», contrasterebbe con l'art. 81, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che il criterio di selezione delle offerte sia, alternativamente, quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione regionale non modifica le regole di funzionamento del mercato e pertanto «non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale»; inoltre essa non esclude aprioristicamente uno dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si limita ad indicare «un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante» di ricorrere al criterio del prezzo più basso.

In senso analogo, v. la citata sentenza n. 221 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  21/01/2010  n. 3  art. 19  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 81    co. 1  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 81    co. 2