Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Affidamento di incarichi architetturali ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato sotto il profilo per cui, disponendo che nell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria «i soggetti aggiudicatori, nella scelta dell'offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», contrasterebbe con l'art. 81, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che il criterio di selezione delle offerte sia, alternativamente, quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione regionale non modifica le regole di funzionamento del mercato e pertanto «non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale»; inoltre essa non esclude aprioristicamente uno dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si limita ad indicare «un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante» di ricorrere al criterio del prezzo più basso.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 221 del 2010.