Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Procedure di affidamento diretti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della questione ulteriore.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disposizione censurata - prevedendo che, all'esito della procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sia possibile la determinazione dei corrispettivi concordata tra il responsabile del procedimento o il dirigente e il professionista incaricato - invade la sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto disciplina un aspetto afferente al contenuto negoziale del contratto di appalto e dunque attiene a quei profili in cui la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale, e la cui regolamentazione, per assicurare il principio di uguaglianza, deve essere disciplinata in maniera uniforme dalla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici. Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.