Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Composizione e funzioni della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con le disposizioni sulle cause di incompatibilità dei commissari contenute nel Codice dei contratti pubblici - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato in quanto, nel disciplinare la composizione della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non rispetterebbe i principi espressi dai commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, non recepirebbe le cause di incompatibilità dei commissari da essi previste, in violazione dell' art. 117, terzo comma, Cost. Anche a prescindere dalla circostanza che il mancato richiamo, da parte della disposizione regionale alle norme del Codice degli appalti pubblici non determina la loro inapplicabilità, essa disciplina un settore che rientra nella competenza residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale nel dichiarare costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84 del Codice di contratti pubblici, infatti, «gli aspetti connessi alla composizione della commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti».
V. la citata sentenza n. 401 del 2007.