Ambiente - Norme della Regione Campania - Finanziamento con fondi comunitari (risorse FESR) di condotte sottomarine da realizzare "lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio/Flegreo" - Contrasto con la normativa nazionale, ascrivibile alla materia di tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, e violazione delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della ulteriore questione.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 - il quale prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra - per violazione sia del primo che del secondo comma, lett. s), dell'art. 117, Cost. Premesso che, scopo della disposizione impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti nel tratto costiero indicato, essa, individuando un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Pertanto, la disposizione regionale è «macroscopicamente derogatoria» delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, dal momento che la direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, tra i requisiti minimi del programma di misure adottande dagli Stati membri, prevede che queste non possano in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, la quale è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e che, con specifico riguardo agli scarichi è approntata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, comunque, entro specifici valori limite che sono inderogabili dalle Regioni, con obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La finalità dichiarata dalla disposizione regionale di porre rimedio all'erosione costiera, «è, verosimilmente, un pretesto per giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale», posto che detta finalità è «tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra». Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Sulla riconducibilità della disciplina degli scarichi idrici e, più in generale della tutela delle acque dall'inquinamento, alla materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze n. 246 e n. 251 del 2009.
Con riferimento alla competenza regionale concernente la disciplina del ripascimento delle zone costiere, v. la citata sentenza n. 259 del 2004.