Ambiente - Norme della Regione Campania - Istituzione, da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi statali e regionali, di aree cinofile allo scopo di favorire il turismo cinofilo - Contrasto con la normativa statale sulle aree protette, espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento della ulteriore questione.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali, il quale prevede l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, «anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco» di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. Premesso che la disciplina delle aree protette rientra nell'ambito della materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma lett. s), Cost. e che il territorio dei parchi ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117, Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, la disposizione regionale diretta allo svolgimento di attività che, estrinsecandosi nell'addestramento di cani, non solo da caccia, ed in prove zootecniche, vanno a interagire con l'habitat naturale, non appare rispettosa dei livelli di tutela dell'ambiente, contenuti nella normativa statale, ed in particolare dei principi di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991 il quale rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto al Regolamento del parco il quale deve attenersi, tra l'altro, al divieto di disturbo delle specie animali in una concezione integrata dell'habitat naturale oggetto di protezione in ottemperanza agli obblighi comunitari. Pertanto, nel rimettere l'istituzione delle aree cinofile direttamente ai Comuni con la cooperazione solo eventuale degli organi del parco, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restando assorbita la censura formulata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., peraltro non motivata sul punto.
Sulla riconducibilità della disciplina delle aree protette alla materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze n. 315 e n. 20 del 2010, e n. 366 del 1992.
Sui limiti entro cui può svolgersi la potestà legislativa regionale nella materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze n. 193 del 2010 e 61 del 2009, e, con specifico riferimento al territorio dei parchi, v. la citata sentenza n. 232 del 2008.
Sulla disciplina statale delle aree protette, v. le citate sentenze n. 315 del 2010, n. 165 del 2009, n. 387 del 2008, n. 350 del 1991.
Sulla necessità che lo svolgimento di attività che determinano un particolare afflusso di persone e animali nel territorio del parco sia rimessa alla regolamentazione tecnica dell'ente preposto all'area protetta, v. la citata sentenza n. 108 del 2005.
Sulla necessità di intesa in tema di protezione della natura, v. le citate sentenze n. 437 del 2008 e n. 378 del 2007.