Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali preventivi e successivi all'intervenuta guarigione dal virus per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario - Regolamentazione, prevista ex lege, mediante circolari del Ministero della salute - Denunciata violazione del principio della riserva di legge con riguardo alle prestazioni patrimoniali - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come conv., come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come conv., e «dall’art. 8, comma 1, lett. a)», del d.l. n. 24 del 2022, come conv., nella parte in cui attribuisce a una circolare del Ministero della salute l’onere di dettare la disciplina delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui devono sottoporsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sia in generale sia in caso di intervenuta guarigione dal virus SARS-CoV-2. Le disposizioni censurate, nel dettare una disciplina volta a imporre un trattamento sanitario, trovano il loro specifico riferimento costituzionale nell’art. 32, secondo comma, Cost., sicché è unicamente in relazione a tale parametro costituzionale che deve essere valutata la legittimità della scelta, operata dal legislatore, di non esaurire integralmente detta disciplina, ma di rinviare per taluni aspetti a quanto previsto in circolari ministeriali.