Sentenza 44/2011 (ECLI:IT:COST:2011:44)
Massima numero 35352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35349  35350  35351


Titolo
Ambiente - Energia - Norme della Regione Campania - Centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili - Distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree - Disciplina adottata in assenza delle linee guida rimesse all'approvazione della Conferenza unificata - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 il quale prescrive per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili il rispetto di distanze minime dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e da residenze agrituristiche ricadenti nelle medesime aree. Tale disposizione, intervenendo nella materia di potestà legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto la possibilità riconosciuta alle Regioni dall'art. 12 comma 9, del d.lgs. n. 387 del 2003, di autorizzare gli impianti, indipendentemente dalla adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, non consente alle Regioni medesime, in assenza di tali linee, di legiferare ponendo limiti alla edificabilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate aree del territorio regionale. La valutazione delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale di cui il comma 7 dell'art. 12 del citato decreto impone di tenere conto per l'installazione degli impianti in zona agricola, deve avvenire in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica e non può costituire oggetto di tutela preventiva attraverso un intervento legislativo, a discapito dell'esigenza di favorire la massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile.

Sulla impossibilità, per le Regioni, in assenza di linee guida approvate dalla Conferenza unificata, di porre limiti alla edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v. le citate sentenze n. 119 e 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009.

Sulla riconducibilità della disciplina degli impianti produzione di energia da fonti rinnovabili alla legislazione concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia», v. le citate sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  21/01/2010  n. 2  art. 1  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 7  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 9  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 10