Sentenza 45/2011 (ECLI:IT:COST:2011:45)
Massima numero 35354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35353  35355


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali - Composizione della lista regionale, disciplina di ripartizione dei seggi da attribuire alla lista regionale vincente e modalità di assegnazione dei seggi - Contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non derogabile in assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123 Cost. - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 e l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 poiché, nel disciplinare il sistema elettorale regionale prima dell'approvazione dello statuto, violano la disciplina transitoria fissata dall'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999 la quale richiede che «la legge elettorale segua nel tempo l'adozione del nuovo statuto, al fine di assicurare che il sistema di elezione sia in armonia con la forma di governo da essa definita». In tal modo il legislatore ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti - e legge elettorale regionale possa presentare «aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda», e che l'entrata in vigore della legge elettorale prima dello statuto possa introdurre «elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria». Né può condividersi quanto sostenuto dalla difesa regionale secondo la quale le disposizioni impugnate costituirebbero norme di dettaglio, posto che esse, «eliminando la quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (cosiddetto listino), modificano significativamente il sistema di elezione delineato dal legislatore statale».

Sul rapporto tra statuto regionale e legge elettorale, v. la citata sentenza n. 4 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  19/01/2010  n. 3  art. 1  co. 1

legge della Regione Basilicata  19/01/2010  n. 3  art. 1  co. 3

legge della Regione Basilicata  05/02/2010  n. 19  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 5  co. 1

Altri parametri e norme interposte