Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali - Previo riparto tra le Province del numero dei seggi assegnati alle liste provinciali - Rinvio dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni alla successiva legislatura - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non derogabile in assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123 Cost. - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, promossa in riferimento all'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Le disposizioni impugnate, pur intervenendo in tema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali prima della approvazione del nuovo statuto regionale, si limitano a modificare in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi vigenti, atteso che l'art. 2 «àncora a un previo riparto tra le Province il numero dei seggi assegnati alle liste provinciali, introducendo, quindi, un mero meccanismo di distribuzione dei seggi tra circoscrizioni», mentre l'art. 3, rinviando l'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale n. 3 del 2010 alla successiva legislatura, investe «semplicemente l'aspetto dell'efficacia nel tempo delle stesse».
Sullo spazio spettante al legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio anteriormente alla approvazione del nuovo statuto, v. la citata sentenza n. 196 del 2003.