Sentenza 46/2011 (ECLI:IT:COST:2011:46)
Massima numero 35356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/02/2011;  Decisione del  07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35357


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Tardiva costituzione in giudizio di una delle parti del processo a quo - Istanza di rimessione in termini - Reiezione, attesa l'inapplicabilità al processo costituzionale dell'istituto della sospensione feriale dei termini.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deve essere respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte privata, perché l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile nel processo costituzionale, chiamato a rispondere a particolari esigenze di rapidità e certezza.

Sul punto, v., da ultimo, la sentenza n. 278 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/03/1973  n. 156  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte