Sentenza 46/2011 (ECLI:IT:COST:2011:46)
Massima numero 35356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/02/2011; Decisione del
07/02/2011
Deposito del 11/02/2011; Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Massime associate alla pronuncia:
35357
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Tardiva costituzione in giudizio di una delle parti del processo a quo - Istanza di rimessione in termini - Reiezione, attesa l'inapplicabilità al processo costituzionale dell'istituto della sospensione feriale dei termini.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Tardiva costituzione in giudizio di una delle parti del processo a quo - Istanza di rimessione in termini - Reiezione, attesa l'inapplicabilità al processo costituzionale dell'istituto della sospensione feriale dei termini.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deve essere respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte privata, perché l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile nel processo costituzionale, chiamato a rispondere a particolari esigenze di rapidità e certezza.
Sul punto, v., da ultimo, la sentenza n. 278 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 156
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte