Poste - Esclusione di responsabilità dell'Amministrazione e dei concessionari del servizio telegrafico per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere - Ingiustificato privilegio in favore del gestore - Violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento della questione posta con riferimento ad altro parametro.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - ove ancora applicabile, ratione temporis, anche dopo l'abrogazione disposta dall'art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrino alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere; detta norma, infatti, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale.
Rimane assorbita la questione sollevata, nei confronti della medesima disposizione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Per analoga declaratoria di illegittimità costituzionale, relativa al mancato recapito di telegramma, v. la sentenza n. 254 del 2002.